E’ vietato aumentare l’importo del canone di locazione dopo la firma del contratto stipulato tra proprietario e inquilino. A chiarirlo è una recente sentenza della Corte di Appello di Potenza, che è tornata su un argomento già oggetto di una riforma della Legge di Stabilità
Secondo la sentenza, una volta che sul contratto è stato scritto un dato importo del canone non è più possibile modificare tale cifra. Qualsiasi richiesta fatta dal proprietario, o qualsiasi accordo tra padrone di casa e inquilino volto a modificare tale importo è quindi da considerarsi nullo.
Già di recente la Cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato la nullità di ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quella risultante dal contratto scritto e registrato, a prescindere da qualsiasi accordo tra le parti.
Una pronuncia in linea con quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2016.La Finanziaria ha infatti stabilito la nullità di qualsiasi accordo tra inquilino e proprietario che stabilisca un importo superiore a quello del contratto scritto e registrato. All’inquilino è anzi data la possibilità, entro sei mesi dal rilascio dell’immobile, di fare causa all’ex proprietario per ottenere indietro le somme maggiori eventualmente corrisposte.